Il delitto della giovane ragazza, Saman Abbas, di origine pakistane, ha avuto un fortissimo impatto sull’opinione pubblica e sollevato numerose questioni che intrecciano diversi temi e profili: immigrazione, confessione religiosa, violenza di genere. Molti giornali hanno parlato di “delitto di onore”.

dottoranda in diritto penale presso l’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli,
visiting research scholar presso la Coventry University.
Di cosa si tratterebbe tecnicamente?
Tecnicamente il delitto d’onore è un comportamento penalmente rilevante di omicidio o lesioni commesso, generalmente a danno di un familiare, affinché venga ripristinato l’onore offeso da una presunta illegittima relazione carnale o da altri comportamenti ritenuti moralmente discutibili da parte della vittima. Il presupposto dell’offesa in questi reati è la concezione della libertà sessuale come causa di riprovevolezza sociale, come condotta offensiva di un bene giuridico – l’onore – così importante da meritare una tutela penale.
È bene ricordare che il diritto penale moderno, nel suo ruolo di garanzia della collettività e nella sua scelta di criminalizzare una condotta, ruota intorno ad alcuni cardini: a) è necessario un bene giuridico meritevole di tutela penale (che, semplificando, si ritrova nei valori della Costituzione) e b) una’offesa – o una concreta messa in pericolo – di quel bene.
Per la selezione dei beni giuridici rilevanti, il diritto penale è guidato dai valori espressione della società in un determinato periodo storico, questi valori orientano il diritto e l’attività interpretativa dei giudici ma trovano un argine nei principi di garanzia che vietano al legislatore di ritenere penalmente rilevante un pensiero, una opinione, una volontà che non si esprime in una concreta lesione di una libertà altrui.
Col passare del tempo e con i mutamenti culturali di cui è protagonista la nostra società, sono cambiati quei beni giuridici che si ritenevano tutelabili dall’ordinamento attraverso lo strumento penale (che ricordiamo dovrebbe essere l’ultima arma nelle mani del legislatore per la tutela della comunità).
L’onore ha subito esattamente questa sorte.
Nel nostro codice penale – che risale al 1930 ed è quindi impregnato di una certa cultura ora superata – trovava cittadinanza (ed è sopravvissuto fino al 1981) l’art. 587 cod. pen. dedicato all’ Omicidio e lesione personale a causa d’onore, una disposizione che prevedeva un una pena attenuata per chi cagionava la morte, o provocava lesioni, in danno del proprio coniuge, figlia o sorella, nell’atto in cui ne scopriva la illegittima relazione carnale, al fine di difendere l’onore proprio o quello della famiglia.
L’attenuante funzionava così: l’illegittima relazione carnale del coniuge (in genere della moglie), della sorella o della figlia era ritenuta idonea a determinare uno stato d’ira nell’agente il cui onore veniva offeso dalla cattiva condotta della vittima, la pena perciò andava diminuita rispetto alla fattispecie più gravi dell’omicidio o delle lesioni, non attenuate da questo giustificato (sic!) stato d’ira.
Negli stessi anni il codice penale era completato da altre disposizioni che oggi ci appaiono – fortunatamente – inverosimili, quasi incredibili considerando che sono rimaste in vigore fino a non troppo tempo fa:
Art. 144 (Potestà maritale). Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno fissare la propria dimora.
Art. 316 (Patria potestà). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore. Questa potestà è esercitata dal padre.
Allo stesso clima culturale va riconnessa l’esistenza del matrimonio riparatore che era causa di estinzione del reato di violenza sessuale nel caso in cui lo stupratore accondiscendesse a sposare l’offesa, salvando in tal modo l’onore della famiglia.
Tutti conosciamo la storia di Franca Viola, prima donna, allora sedicenne, che si oppose al matrimonio riparatore e per questo pagò un prezzo altissimo, ebbe a subire minacce e ricatti insieme all’ ostilità dell’opinione pubblica per aver messo in crisi le regole arcaiche di un “onore” patriarcale. Con grande coraggio e chiarezza d’idee, già nel 1966, Franca Viola dichiarò: “Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”.
Sono solo del 1969 le famose sentenze della Corte costituzionale che sancirono la incostituzionalità dell’art. 559 cod. pen. nella parte in cui si puniva l’adulterio della moglie e non anche del marito.
Sono stati anni di fortunato e intenso cambiamento: 1968 abrogazione del reato di adulterio, 1970 introduzione del divorzio, 1975 la riforma del diritto di famiglia, 1978 introduzione dell’aborto, 1981 abrogazione del delitto d’onore.
La Legge 5 agosto 1981, n. 442 abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore ha sancito la cancellazione degli artt. 544 matrimonio riparatore, 587 delitto d’onore e 592 abbandono di neonato per causa di onore e la sostituzione del vecchio art. 578 infanticidio per causa d’onore con un nuovo testo che introduce la fattispecie dell’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
Oggi, la stessa concezione dell’onore è radicalmente mutata; oggi non identifichiamo più l’onore come oggetto di tutela, con il semplice amor proprio o con l’integrità della morale sessuale, oggi con reputazione s’intende il senso della dignità professionale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, clausola volutamente aperta ai futuri cambiamenti culturali che non s’arrestano.
Tuttavia, nel mondo, sono molti i Paesi in cui il delitto d’onore è ancora riconosciuto.
In Pakistan, il delitto d’onore, chiamato karo-kari, è molto diffuso, più che in tutte le altre parti del mondo, secondo la Commissione Diritti Umani del Pakistan, sono centinaia le donne uccise ogni anno nel Paese nel nome dell’onore; in Palestina, i due terzi degli omicidi sono classificati come delitto d’onore e, talvolta, non vengono neanche puniti; nel 2020 in Iran è stata declassata da omicidio a delitto d’onore l’uccisione da parte di un uomo della propria figlia tredicenne, che era fuggita con il compagno di trentacinque anni.
Un approccio poco accorto sul tema ha indotto molti a pensare che gli omicidi “d’onore” siano sempre stati del tutto estranei al nostro sistema. E’ davvero così?
(la risposta è nella domanda precedente). Ricorderei però che il delitto d’onore è tutt’altro che sconosciuto al nostro sistema.
Un famosissimo esempio letterario è l’omicidio di Paolo e Francesca – raccontato da Dante nel V Canto dell’Inferno – compiuto dal marito di lei, Gianciotto Malatesta, dopo aver scoperto la relazione clandestina tra la propria moglie e il proprio fratello [“Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, prese costui de la bella persona che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende. Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense”]
Era il 1964 quando per l’ultima volta fu applicato in Italia l’art. 587 c.p. “delitto d’onore”: a processo c’era un padre, un maestro delle scuole elementari, che aveva ucciso il professore della giovane figlia, reo di aver sedotto la studentessa diciottenne. L’imputato, che aveva scaricato sulla vittima tutti i proiettili della sua pistola mentre il professore teneva lezione dinanzi a un certo numero di studenti, fu condannato a 2 anni e 11 mesi; i giudici definiranno il maestro una «persona perbene, un vero galantuomo» rimproverandogli soltanto di non aver saputo trattenere l’ira funesta.
La componente culturale, sociale, religiosa influisce decisamente sulla percezione di un individuo o di una comunità su ciò che è consentito, vietato o tollerato in un ordinamento democratico, come quello italiano. In questo senso, il diritto penale, cioè la capacità dello Stato di punire chi commette un delitto, può farsi influenzare da queste componenti. Sarebbe immaginabile potere non applicare la pena nei confronti degli autori di fatti come questi solo perché “accettati” o “tollerati” nel proprio Paese di origine?
No, il diritto penale è un diritto del fatto, guarda al fatto, non all’agente, non alle sue qualità personali, alle sue idee, alla sua religione o alla cultura; quel che importa è l’offesa ad un bene rilevante per la comunità, è l’offesa che merita di essere punita, non il soggetto che può legittimamente farsi portatore di una cultura minoritaria finché il suo comportamento non trasmodi in una offesa e limiti le libertà altrui. Tuttavia, la punibilità di un soggetto si basa sulla rimproverabilità e quindi sulla possibilità di dire a qualcuno: hai commesso un reato ma avevi tutta la possibilità di comportarti bene, secondo le regole del diritto. In altre parole, per poter punire un soggetto, anche affinché la pena possa avere una efficacia rieducativa – come la nostra Costituzione prescrive – è necessario che l’agente capisca, abbia la corretta percezione di cosa sta facendo.
In questo senso, può di certo avere un peso la componente culturale, sociale e religiosa dell’agente ma ciò non influisce su ciò che è consentito o vietato poiché le regole da rispettare in comunità discendono dai valori democratici dello Stato, non dalla singola percezione di giustizia che ognuno di noi può avere. Tuttavia, alcune considerazioni sono necessarie quanto ai reati culturalmente orientati ossia mossi da ragioni culturali, religiose, sociali appartenenti a una minoranza.
Cosa si intende dunque per delitto culturalmente orientato?
Si intende fare riferimento al fenomeno che si verifica quando l’immigrato, entrando in uno spazio giuridico straniero si trova sottoposto a un sistema penale che connota come reato una condotta che per la propria cultura e per il sistema penale di provenienza tale non è.
In questa categoria rientrano (non solo ma) soprattutto reati come maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, reati d’onore che sono animati da una concezione della famiglia e dei rapporti di potere maschile e femminile oramai superati nella nostra società e che spesso collocano la figura femminile gerarchicamente sottoposta all’uomo e incapace di autodeterminarsi; riduzione in schiavitù o privazione della libertà sessuale di minorenni che non in tutti gli ordinamenti godono della stessa protezione connaturata alla minore età come negli ordinamenti democratici.
Banalmente pensiamo che un fenomeno come il Covid ha causato un aumento importante dei casi di mutilazione genitale femminile e dei matrimoni forzati delle bambine, secondo gli ultimi dati, resi noti nella Giornata internazionale contro le Mutilazioni genitali femminili, nei prossimi 10 anni si temono 2 milioni di casi aggiuntivi di mutilazioni genitali femminili, in conseguenza delle chiusure scolastiche e dell’interruzione dei servizi di protezione a causa del Covid.
Rilevano anche altri tipi di condotte che più difficilmente giungono all’attenzione dell’opinione pubblica, come l’uso di sostanze stupefacenti il cui consumo, vietato dallo Stato ospite, è ritenuto lecito, per motivi rituali o sociali, dal gruppo di appartenenza; la messa in pericolo della sicurezza pubblica mediante l’uso di un capo di abbigliamento rituale (il burqa delle donne musulmane) o di un pugnale simbolico (il kirpan dei Sikh). Recentemente c’è stata una sentenza della Corte di cassazione che ha confermato la condanna per il reato di porto d’armi a un indiano di religione Sikh che portava con sé il kirpan.
La sentenza è stata attenzionata dagli studiosi soprattutto perché la Corte, nella decisione, fa esplicito riferimento alla necessità per l’immigrato “di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale”. Ecco come la componente culturale, sociale, religiosa entra nel nostro ordinamento e nella giurisprudenza. L’imputato Sihk si era rifiutato di consegnare il kirpan alle forze dell’ordine poiché il suo porto gli era imposto dai precetti della sua religione, essendo lui un religioso praticante.
Il diritto penale è bilanciamento tra interessi contrapposti ma meritevoli di tutela, in questo caso da un lato vi era l’esigenza di tutelare la sicurezza pubblica dall’altro la libertà religiosa del singolo. In questo caso specifico è stato ritenuto che mere consuetudini, se pure animate da credenze religiose e meritevoli di rispetto, non fossero in grado di abrogare o comunque costituire una eccezione alle norme penali.
La questione è esemplificativa e non di poco conto considerando che in altri Stati in nome del multiculturalismo (che in alcuni casi è un valore costituzionalmente protetto) ci sono state sentenze di tutt’altro tenore. In Canada, la Corte Suprema ha consentito a un giovane Sikh di frequentare le lezioni scolastiche con il kirpan affinché non fosse trasmesso agli altri studenti il messaggio che le credenze religiose delle minoranze siano valori non meritevoli di tutela e rispetto. Inoltre, esistono una serie di Convenzioni e Carte sovranazionali che impegnano gli Stati, tra cui l’Italia, a rispettare la diversità culturale e religiosa.
Basti solo accennare al fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo, già nel 1976 (nella sentenza Handyside c. Regno Unito) ha riconosciutoun ruolo fondamentale al pluralismo, inteso come carattere essenziale della società democratica; «there can be no democracy without pluralism» dice la Corte, e poi chiarisce il compito dello Stato di fronte alle tensioni che inevitabilmente possono sorgere nelle società pluraliste è «not to remove the cause of tension by eliminating pluralism, but to ensure that the competing groups tolerate each other» (Serif c. Grecia, 1999).
Quanto all’ordinamento italiano, l’art. 2 della Costituzione, esprime il carattere pluralista della nostra democrazia e riconosce il ruolo delle formazioni sociali nello sviluppo della personalità dell’individuo; l’art. 8 della Carta, proclama tutte le confessioni religiose egualmente libere davanti alla legge, ciò fondando il pluralismo confessionale strettamente connesso con il diritto di libertà religiosa di ognuno.
Il fenomeno migratorio sta davvero influenzando il modo in cui concepiamo il rapporto fra stato e cittadino, le leggi e il rispetto che abbiamo per gli altri? Siamo davvero davanti ad un’emergenza?
L’Italia è da sempre una terra di approdi e nell’ultimo decennio si sono intensificate le immigrazioni dal continente africano; ciò significa che il nostro modello culturale tradizionale è messo in discussione da altri modelli culturali diversi. Uno stato nazionale laico, però, impone il rispetto della pluralità, il riconoscimento delle diverse culture. Tuttavia, questo nuovo multiculturalismo, a mio avviso fenomeno assolutamente positivo che consente di immunizzarci dalla chiusura mentale, può comportare momenti di conflitto tra la norma e la cultura.
Non definirei questo scenario “emergenza”, è il normale fluire della storia, sono le contaminazioni della globalizzazione.
Lo Stato è chiamato a svolgere lo stesso compito antico di mediare tra le differenze, di comporre le tensioni, nulla di nuovo rispetto a ciò che è sempre avvenuto, che avveniva ai tempi dell’unificazione italiana. È cambiata solo la narrazione dei fenomeni, la percezione delle cd. emergenze create ad hoc che poi emergenze non sono ma che così vengono veicolate attraverso i mezzi di informazione, come se fossero una continua prova di verifica per la nostra democrazia. Oramai, nei racconti dei giornali, dei telegiornali, dei social networks sembra che l’unico interesse che lo Stato è chiamato a tutelare sia la sicurezza collettiva, ma così non è, senza libertà personali non ci appagherebbe più di tanto questa sicurezza collettiva che taluni invocano come il Sacro Graal.
Cosa potremmo fare di più, come ordinamento, per proteggere la donna, ma in genere i soggetti più vulnerabili da aggressioni e violenze causate da moventi o ragioni “culturali” o “sociali”? I recenti interventi normativi, come ad esempio, il c.d. “Codice Rosso” hanno prodotto un effetto positivo in termini di prevenzione di questi reati?
Quello che potremmo fare di più come ordinamento, prima di confidare nella repressione attraverso il diritto penale delle aggressioni ai soggetti più vulnerabili è agire sul sistema educativo, sulla formazione degli insegnanti e sullo spirito critico degli studenti. E magari smettere anche di definire le donne “soggetti vulnerabili”, il lessico è importante, il lessico non è mai ingenuo e le etichette pian piano scavano le convinzioni.
Se manca a monte un intervento del genere è vanificato qualsiasi sforzo punitivo a delitto commesso.
Sui recenti interventi normativi, come il Codice Rosso, si rileva dai dati riportati che un elevato numero di procedimenti è stato avviato nei tribunali in relazione alle nuove fattispecie di reato introdotte e si è giunti, in molti casi, a condanne di primo grado; numerose sono state le denunce, a significare che esiste una esigenza sociale verso queste tematiche; si è registrato un numero più elevato di arresti e di ammonimenti per maltrattamenti in famiglia a causa del fatto che le donne vittime di violenza hanno trovato il coraggio di denunziare.
Al netto di questo, ma è una mia opinione personale, non sono una grande fan degli interventi normativi tagliati su fatti specifici, mi piacerebbe un diritto penale minimo. Leggi sempre più specifiche, sempre più modellate su fatti precisi o su tipi di autori finiscono per creare un penale particolare e così escludere taluni dalla protezione, finiscono per creare l’effetto specularmente contrario: nel tempo emergeranno nuove minoranze, nuovi interessi che difficilmente si riuscirà a ricondurre entro lo spazio di tutela creato da queste normative particolari.
Credi che il tipo di sanzione applicata a questi autori sia adeguata e proporzionale? Come interverresti in caso sulla pena?
Sulla pena posso fare una sola riflessione: non ha senso una pena fine a sé stessa, una pena sciolta da ogni finalità, non ha senso perché i soggetti che la scontano torneranno poi in società esacerbati dalla reclusione e nessuno, né il recluso né la società civile, trae beneficio da questo sistema.
L’unica pena che ha un senso è quella finalizzata alla rieducazione, alla risocializzazione, al trattamento offerto al recluso affinché, una volta fuori dall’istituto, al momento della reintroduzione in società, non rischi ancora una volta di incorrere nel reato. Non serve una pena draconiana, serve una pena efficace. Anche perché non è dimostrato che pene più elevate abbiano un maggiore coefficiente di deterrenza, soprattutto rispetto a reati “culturalmente orientati” come quelli contro le donne. La prevenzione è prima di tutto culturale.