Prescrizione si o no? il dilemma degli Italiani rimesso alla Politica.

di Redazione The Freak

Prescrizione si o no? il dilemma degli Italiani rimesso alla Politica.

di Redazione The Freak

Prescrizione si o no? il dilemma degli Italiani rimesso alla Politica.

di Redazione The Freak

Prescrizione si o prescrizione no? Questa la domanda che tutti gli italiani, dai più tecnici del settore ai meno esperti, si pongono dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della riforma della prescrizione tramite la legge 9 gennaio 2019, n. 3.

La riforma, fortemente voluta dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, non ha mancato però di suscitare fin da subito polemiche e dibattiti sui contenuti.

In sintesi, la riforma – inserita in un più ampio contesto di riforma del processo penale e dei reati contro la pubblica amministrazione – prevede lo “stop” della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, indistintamente di condanna o di assoluzione, nell’ottica di una più efficiente esigenza di giustizia in merito all’accertamento dei reati, e di riduzione dei processi definiti con la declaratoria di prescrizione del reato.

Sul punto, per qualsiasi riflessione in ordine alla prescrizione è necessario muoversi dalla ratio che sorregge questo istituto.

La prescrizione non deve certo essere intesa come “fuga dal processo nel processo” mediante sentenza di assoluzione (per essere più precisi, alla luce del testo normativo, sentenza “di non doversi procedere”), lasciando impregiudicata ogni questione sull’accertamento del reato.

Questa, piuttosto, è una causa di estinzione del reato correlata allo scorrere del tempo. In sostanza, trascorso un determinato lasso temporale, senza che alla commissione del reato segua una sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato rinuncia a perseguire l’autore di quel reato.

Ecco allora che emerge la ratio dell’istituto: il decorso di un determinato periodo di tempo (calcolato secondo criteri definiti dal codice penale) permette l’estinzione del reato in ragione del fatto che diventa “inutile” l’applicazione della sanzione. Da un lato, infatti, si affievolisce notevolmente l’esigenza di prevenzione generale della pena (far desistere gli altri soggetti dal commettere reati) e dall’altro, scompare la funzione di prevenzione speciale (far desistere lo stesso soggetto che ha commesso il delitto dal commetterne un altro).

C’è da dire, inoltre, che tramite il questo tanto discussi istituto si è stabilito, di fatto, un modo per impedire che il processo possa dura all’infinito, garantendo ad ogni imputato il diritto ad un equo processo in tempi ragionevoli.

Proprio quest’ultimo è il principale aspetto su cui si incentra il dibattito critico su tale riforma.

Come detto, essa individua un nuovo termine finale della prescrizione, un nuovo dies ad quem, determinando di fatto una netta rottura col passato e il superamento della precedente riforma Orlando del 2017. Incide infatti sugli artt. 158 e 159 c.p..

È chiaro, però, che il legislatore nel compiere una simile “rivoluzione” ha tenuto conto di alcuni dati relativi all’incidenza della prescrizione nel processo penale. Le statistiche giudiziarie, infatti, ci dicono che l’incidenza maggiore della prescrizione si ha in grado di appello, dove addirittura il 25% dei procedimenti riguarda reati per i quali è intervenuta la prescrizione. La percentuale si abbassa notevolmente nei giudizi davanti la Suprema Corte di Cassazione (1,2% dei procedimenti), e nei giudizi di primo grado (8,8% dei procedimenti). Si tratta quindi di dati che hanno evidentemente preoccupato il legislatore, il quale ha avvertito l’esigenza di intervenire ponendo un freno: la prescrizione non potrà più maturare in Appello o in Cassazione.

Una scelta decisamente estrema che ha generato una vera e propria rivolta da parte di avvocati e autorevoli professori operanti nel diritto penale.

Al di là degli aspetti propriamente politici, il nocciolo del problema legato ad una simile riforma risiede inevitabilmente nel suo possibile impatto sulla durata del processo proprio nei giudizi di impugnazione.

Senza più la prospettiva della prescrizione, illustri giuristi sono arrivati finanche a parlare di un pericolo di processo infinito, con il rischio di violare il principio della ragionevole durata del processo che, è bene ricordarlo, è sancito non solo a livello costituzionale (art. 111, co. 2 Cost.), ma anche in un’ottica sovranazionale (art. 6 Cedu).

Tali considerazioni hanno di fatto fondato le maggiori critiche alla riforma, culminate addirittura in un appello, promosso dall’Unione delle Camere Penali e sottoscritto da oltre centocinquanta docenti universitari, al Presidente della Repubblica per il rinvio della legge alle Camere.

Ma la ragionevole durata del processo è solo uno dei principi che si ritiene possano essere violati. Ad esso si affianca il diritto di difesa, la presunzione di innocenza, la finalità rieducativa della pena.

Tali criticità hanno portato quindi ad una spaccatura anche in sede governativa tra i sostenitori della riforma e i loro oppositori. Un contrasto che, però, sembrerebbe essersi attenuato tramite un’intesa raggiunta tra M5s, Pd e Leu sul Lodo Conte-bis (dal nome non del Premier, ma del deputato Federico Conte) nella giornata del 13 febbraio 2020, che determina una modifica dell’originaria riforma imponendo la sospensione della prescrizione solo per coloro nei cui confronti è emessa sentenza di condanna, e non anche di assoluzione.

Ma, ancora una volta prescindendo dagli aspetti propriamente politici della questione, chi scrive ritiene che ugualmente una simile intesa non fa venir meno le criticità esposte dalla dottrina più autorevole circa il possibile rischio del “processo infinito”.

È anche vero, e mi sento di condividere tale opinione, che intendere la prescrizione come metronomo del processo, se vogliamo come meccanismo che ne detta i tempi, non fa altro che far emergere una disfunzione del sistema che mostra la sua inefficienza  proprio attraverso processi troppo lunghi.

Ciò che si cerca di dire è che la prescrizione del reato non può rappresentare lo strumento per evitare l’irragionevole durata del processo. Probabilmente la soluzione è ricercabile anche attraverso altre via, ad esempio aumento dell’organico, interventi mirati di depenalizzazioni, aumento delle ipotesi di procedibilità a querela.

Insomma, la prescrizione è sì uno strumento di garanzia processuale, ma bisogna anche considerare ulteriori fattori mediante i quali garantire una migliore efficienza processuale, accelerandone i tempi.

Il procedimento penale quindi è bene che sia non solo efficiente (si concluda in tempi ragionevoli), ma sia anche efficace (garantisca l’accertamento dei fatti). Per questo motivo, se, da un lato, si considera la prescrizione come un male, o una patologia che non consente l’individuazione del colpevole, e, perciò, ci si “ribella” contro riforme atte a modificarla, dall’altro, non si può fare affidamento sul fatto che la prescrizione (il male del processo) sia il rimedio contro la ragionevole durata del processo. Sarebbe come ritenere un male la cura di un altro male.

È indubbio, però, che il nostro paese vive la problematica della durata dei processi. I dati posti all’attenzione di giuristi e lettori sono sconcertanti. Basti considerare che nel 2017 – stando ai dati ufficiali del Ministero della Giustizia – la durata media del processo penale è stata:

  • Nel giudizio di appello pari a 901 giorni;
  • Nel giudizio di primo grado, ha oscillato tra i 707 giorni (cause a rito collegiale) e i 534 giorni (rito monocratico)

Per la cronaca, si pone l’attenzione sul fatto che il giudizio penale di primo grado in Italia dura più di qualunque altro paese (la media europea risulta di 138 giorni), e altrettanto può dirsi con riguardo al giudizio di appello (dati che risultano inferiori solo rispetto a Malta).

Ma oltre le criticità, vanno sottolineate anche le efficienze. Non mancano distretti di Corte d’Appello dove, mediante l’uso di best practice organizzative, i tempi sono ridotti. Milano, ad esempio, presenta una durata media di 450 giorni in appello (dati sempre risalenti al 2017).

Questo aspetto fa capire come, al di là della prescrizione, possono evidenziarsi soluzioni più razionali al problema della durata dei processi.

Dunque, che piaccia o no, il legislatore non può non aver tenuto conto di tali dati (eccessivamente alti) nel formulare la sua proposta di riforma sulla prescrizione. La stessa, inoltre, si ricorda è accompagna da una riforma del processo penale, resa necessaria dalla consapevolezza del carattere dirompente della riforma.

In conclusione, ciò da cui bisogna ben guardarsi è il vero motivo che sorregge simile riforma: vera esigenza di giustizia, o volontà di accontentare il popolo da parte di una classe politica ad oggi non più al centro delle preferenze? A voi la decisione.

Una cosa è certa: quella del legislatore è una scelta dettata da una eccessiva fretta, ma che, a mio modesto parere, merita di essere ben attenzionata.

di Massimiliano Stagno, all rights reserved

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Correlati