Obbligo vaccinale
ma non per tutti

Obbligo vaccinale, ecco perché
non è stato esteso a tutti

Il governo ha previsto l'obbligo vaccinale solo per gli over 50
L'indennizzo è il motivo della mancata estensione a tutti

di Riccardo Rubino
di Redazione The Freak

Obbligo vaccinale
ma non per tutti

Obbligo vaccinale, ecco perché
non è stato esteso a tutti

Obbligo vaccinale, ecco perché
non è stato esteso a tutti

di Riccardo Rubino
di Redazione The Freak
vaccino obbligatorio

Obbligo vaccinale
ma non per tutti

Obbligo vaccinale, ecco perché
non è stato esteso a tutti

Il governo ha previsto l'obbligo vaccinale solo per gli over 50
L'indennizzo è il motivo della mancata estensione a tutti

di Redazione The Freak
di Riccardo Rubino
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Senza perdere tempo: se il vaccino anticovid mi provoca una lesione permanente, posso essere indennizzato? La risposta è, come al solito, “dipende”. Per prima cosa dipende da quanti anni hai e da che lavoro fai.

La materia è regolata da una legge, che è la 210/1992. Questa legge dispone, al primo articolo, che “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o  infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge“.

Cosa ci dice la legge? A ben vedere, due cose: la prima, banale, è che il vaccino può anche avere effetti avversi; la seconda è che l’effetto avverso di un vaccino obbliga lo Stato ad indennizzare (occhio alle parole: “indennizzare“, non “risarcire“) chi ha subito un danno da vaccinazione. Basta questo? No. Per essere indennizzati occorre che la vaccinazione sia “obbligatoria”.

Il vaccino anticovid è obbligatorio? Solo per determinati (e limitati) settori della popolazione. Per esempio, l’ultimo decreto ha previsto di fatto il vaccino obbligatorio per gli over 50. Ma per tutti gli altri – gli under 50 – la vaccinazione resta solo facoltativa. Questo che significa? Aprite bene le orecchie, ma bene bene bene: allo stato attuale (ripeto: “allo stato attuale”), chi si è vaccinato – si fa per dire – “volontariamente”, e quindi tutti quelli che hanno meno di 50 anni, non ha diritto all’indennizzo perché questo diritto all’indennizzo scatta solo con l’obbligo.

Ora inizia la parte complicata. La Corte Costituzionale è intervenuta svariate volte su questo benedetto articolo enucleando una serie di principi molto belli che vale la pena compendiare (in maniera di certo non scientifica, perché non è questa la sede) nei seguenti termini. La Sentenza 107/2012 della Consulta stabilisce che, se è vero che il singolo è tenuto a vaccinarsi per tutelare la comunità, è altrettanto vero che la comunità è tenuta a tutelare il singolo che si è vaccinato per tutelare quest’ultima, anche se la vaccinazione non era obbligatoria ma solo raccomandata. Equilibrio perfetto. 

E allora, facendo leva su questa sentenza, si può dire che esiste un diritto all’indennizzo anche in caso di esiti avversi da vaccinazione anti-covid (visto che la profilassi contro il morbo è… più che consigliata)? La risposta è no. Per un motivo, fondamentale: tutte le sentenze che si sono affastellate sull’art. 1 l. 210/1992 hanno esteso il diritto all’indennizzo non già alla “vaccinazione consigliata” ma solo con riferimento alle “singole vaccinazioni” di volta in volta venute in rilievo.

Lo potete verificare voi stessi. I dispositivi delle sentenze (cioè quella parte della pronuncia che “innova”, cioè “cambia”, l’ordinamento) riportano sempre la stessa frase: “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 … nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo …  a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus X, Y, Z“.

So che sembra un esercizio da Settimana Enigmistica, ma le parole hanno un significato preciso. Se la Corte avesse scritto “nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo per lesioni cagionate da vaccinazione raccomandata” allora non avremmo di che parlare. Ma così non è e allora la risposta è che – allo stato attuale, ripeto – non essendo il vaccino anticovid obbligatorio per tutti (salvo categorie anzidette), il diritto all’indennizzo non esiste. Esiste un principio, sì, che volteggia astratto sulle norme come una spada di Damocle; ma in assenza di disposizione, rimane lì come un fantasma che non interagisce nella realtà legislativa attuale.

Chi dice il contrario di ciò che affermo sta letteralmente smentendo la stessa Corte Costituzionale, la quale – nell’ultima sentenza sul punto, la 118/2020 – scrive a chiare lettere: “Osserva preliminarmente il giudice a quo che non sarebbe praticabile un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, volta a riconoscere, nella fattispecie, il diritto all’indennizzo sulla base dei medesimi principi che, nelle citate precedenti occasioni, hanno condotto questa Corte a dichiarare costituzionalmente illegittima la stessa disposizione, nella parte in cui non prevedeva l’indennizzo, a seguito di menomazioni permanenti derivanti da altre e specifiche pratiche vaccinali, non obbligatorie ma raccomandate. Ciò sarebbe impedito, sia dal tenore testuale della disposizione, sia – nella fattispecie di cui è causa – dalla impossibilità di ravvisare, nelle raccomandazioni regionali a favore della vaccinazione antiepatite A, «atti amministrativi di sostanziale imposizione d’un obbligo».

Ed anzi, l’estensione al caso di specie dei principi già enucleati dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento ad altre fattispecie vaccinali si risolverebbe, ad avviso del rimettente, in una «sostanziale disapplicazione ope iudicis della disposizione censurata». In definitiva, solo l’accoglimento delle sollevate questioni, ad opera di questa Corte, potrebbe porre rimedio all’illegittimità costituzionale rilevata. Il ragionamento del rimettente è corretto. La Giurisprudenza Costituzionale ha più volte affermato che l’univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale”.

Detto in parole povere: oggi la legge non consente il diritto all’indennizzo da vaccinazione anti-covid solo “raccomandata”. Per ottenere questo indennizzo “generalizzato” si possono praticare tre strade: 1) o un provvedimento legislativo ad hoc; 2) o l’imposizione dell’obbligo vaccinale, così come appena fatto per gli over 50; 3) o esperire azione civile davanti il giudice ordinario, sollevare la questione di legittimità costituzionale e ottenere una sentenza “additiva” della Corte che estenda il diritto all’indennizzo dichiarando incostituzionale l’art. 1 l. 210/1992 “ove non prevede” questo beneamato diritto all’indennizzo in caso di danni da profilassi anti-covid.

A questo punto la domanda è: per quale motivo – in pieno cataclisma da Omicron – lo Stato non provvede a garantire i vaccinati “per scelta” (si fa sempre per dire) da ogni eventuale effetto avverso da vaccino? Quale miglior modo per convincere i più renitenti a dire “toh, se ti fai male pago tutto io”? Ma perché noi siamo continuamente martellati da rassicurazioni quando poi è lo Stato che per primo omette qualsiasi garanzia? E poi: il fatto che io ponga queste domande – i cui presupposti sono riscontrabili da tutti sulle fonti ufficiali – mi rende “no-vax”, “complottista” o “bufalaro”?

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