Mondo di mezzo: capitolo secondo

di Federico De Giorgi

Mondo di mezzo: capitolo secondo

di Federico De Giorgi

Mondo di mezzo: capitolo secondo

di Federico De Giorgi

Sono ormai passati tre anni e mezzo, una sentenza e decine di libri, film e serie tv dall’inizio dell’inchiesta “mondo di mezzo” che nel 2014 prometteva di aver scoperto una nuova associazione a delinquere di stampo mafioso in Italia, operante nella Capitale con a capo un criminale dal pedigree di indiscutibile valore come Massimo Carminati.

La sentenza del processo di primo grado, risalente al 20 Luglio scorso, ha fatto molto discutere perché, anche se i giudici hanno condannato 41 dei 46 imputati con pene molto alte (si pensi ai 20 anni a Carminati, ai 19 a Buzzi e agli 11 a Brugia, braccia destro del “cecato”), non è stato riconosciuto il carattere mafioso del sodalizio, che piuttosto è stato considerato come una, anzi come due associazioni a delinquere semplici (una con a capo Carminati e l’altra con a capo Buzzi), che pur interfacciandosi spesso fra di loro sono da ritenere separate e indipendenti.

L’impianto accusatorio così ha retto solo in parte e infatti la pronuncia del collegio giudicante, pur ritenendo realizzati numerosi reati (fra cui in particolare estorsione, usura, riciclaggio di denaro di provenienza illecita e soprattutto corruzione), non ha qualificato l’associazione come “mafiosa”.

Le spiegazioni dei giudici a riguardo convincono solo in parte: nella sentenza si spiega come non si potesse stabilire la mafiosità dei gruppi in quanto l’intimidazione, l’omertà e l’assoggettamento, che sono i parametri da valutare per far rientrare una consorteria nella fattispecie dell’articolo 416 bis, non fossero presenti in maniera sufficiente, e che allo stesso tempo non si potesse affermare che fosse una mafia “derivata” da altre formazioni criminose esistite o esistenti grazie alla forza dell’intimidazione che deriva da associazioni mafiose già strutturate e conosciute, in particolare con riferimento alla Banda della Magliana, il cui unico esponente in comune è Carminati.

Non si capisce tuttavia come mai non sia stata presa in considerazione una strada alternativa: quando un’associazione mafiosa si presenta in territori che non sono a tradizionale presenza mafiosa (e come tali si intendono Calabria, Campania e Sicilia), può presentarsi non solo come una derivazione diretta da un’altra associazione di stampo mafioso (si pensi ad esempio ad una intera ‘ndrina che si trasferisce e decide di operare in Lombardia oppure ad un singolo boss che si trasferisce in una regione diversa dalla propria e forma una cosca ad immagine e somiglianza di quelle esistenti nel proprio territorio di provenienza), ma anche come vera e propria mafia autoctona, un po’ come è stato per la Puglia negli anni ’80 che ha visto nascere la SCU. Sembra essere proprio questo il caso di “mondo di mezzo”.

Ma quali sono le differenze sostanziali fra una “semplice” associazione a delinquere e una associazione a delinquere di stampo mafioso?

Entrambe per essere considerate tali devono essere composte da tre o più persone, ma:

  • nel primo caso ciò avviene solo “allo scopo di commettere più delitti” (art. 416 c.p.),
  • nel secondo caso “l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertàche ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali” (art. 416 bis c.p.).

Nella seconda ipotesi le pene e le misure accessorie sono maggiori in ragione dal più accentuato allarme sociale e dalla compenetrazione assai profonda che possono realizzare nei confronti della società, dell’economia e della popolazione di un determinato territorio.

Il 416 bis tuttavia non si ferma qua e ci dice anche che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Il legislatore ha quindi elencato quelle associazioni che, al momento della scrittura dell’articolo (ovvero in seguito all’omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel Settembre 1982), erano già state oggetto di indagine, ovvero Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta (nell’elenco manca quindi la Sacra Corona Unita, nata solo in seguito), lasciando però aperta la possibilità di farvene rientrare di ulteriori.

Ci si domanda se abbia senso un elenco non esaustivo, che rischia di far desistere da una condanna di questo tipo verso un’associazione appena nata e priva di un nome “storico”, o se piuttosto fosse stato più opportuno elencare solo le caratteristiche da riscontrare per definire un’associazione “di stampo mafioso”.

Il caso rientra nell’attualissimo tema delle “mafie non tradizionali”, cioè di quelle organizzazioni criminali che rispecchiano i requisiti dell’articolo 416 bis ma diverse da quelle individuate dalla legge Rognoni-La Torre del 1982 e che spesso la giurisprudenza italiana ha fatto fatica a riconoscere come tali, probabilmente a causa del vecchio retaggio culturale che ancora oggi la anima.

A riguardo considerazioni interessanti ci arrivano dalla recente sentenza della Cassazione sul clan Fasciani di Ostia, che dalla suprema Corte è stato qualificato come associazione a delinquere di stampo mafioso ribaltando la sentenza di appello.

Si è affermato che non è necessario che l’assoggettamento si traduca nel controllo di una determinata area territoriale (purchè si influisca su “le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti”) e che “nello schema normativo previsto dall’art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma vi rientrano anche le piccole “mafie” con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l’essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell’associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un’ulteriore modalità di azione che aggrava responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però, del metodo dell’intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà”.

Inoltre “perché sussista la condizione dell’omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, … ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, … che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l’autorità giudiziaria non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell’associazione e la sua efficienza…”.

Tornando a noi, la compagine romana si è caratterizzata per aver realizzato profitti da capogiro trasformando l’accoglienza dei migranti in un vero e proprio business e per un’abbondante infiltrazione nella politica locale riuscendo a creare un vincolo corruttivo fortissimo con i suoi esponenti, influenzandone le scelte politiche e in particolare riuscendo a pilotare numerosi appalti a proprio vantaggio. L’inchiesta è nata con il nome “mondo di mezzo” proprio perché in una intercettazione Carminati dice: “È la teoria del mondo di mezzo compà. …. ci stanno . . . come si dice . . . i vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo … e allora …. e allora vuol dire che ci sta un mondo… un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano… come è possibile… che ne so… che un domani io posso stare a cena con Berlusconi”.

Tuttavia la Corte ha sostenuto che corruzione non vuol dire necessariamente mafia. Affermazione tanto scontata quanto potenzialmente superficiale.

L’articolo 416 bis, tra le altre cose, parla infatti di “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”, cosa che è stata realizzata da Carminati & Co.

L’attenzione allora si sposta necessariamente ai tre requisiti di cui si è parlato in precedenza, i quali sembrano anch’essi abbondantemente concretizzati, e non solo a parere di chi scrive.

Che a Roma si possa parlare di mafia lo ha detto pure la Corte di Cassazione quando nella primavera del 2015, con riguardo ad alcune pronunce cautelari, aveva ritenuto valida l’ipotesi dell’accusa affermando che l’intimidazione dalla quale derivano l’assoggettamento e l’omertà si potesse realizzare anche attraverso una ricorrente attività corruttiva che condizionasse stabilmente vari ambiti dell’attività della pubblica amministrazione, come l’assegnazione di appalti o il rilascio di concessioni.

La Suprema Corte ci ha infatti detto che l’intimidazione che deriva dal vincolo associativo non deve necessariamente minacciare direttamente la vita o l’incolumità personale, ma può anche rivolgersi soltanto alle “essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti” e influire in maniera talmente penetrante sulla concorrenza tra imprese e enti e aziende pubbliche da provocarne un vero e proprio annullamento, e ciò a causa della vicinanza a politica e al mondo economico, in particolare per ciò che riguarda l’assegnazione di appalti e il rilascio di concessioni.

Il processo di appello è iniziato da poco e si ritiene che la Procura di Roma farà leva soprattutto su queste pronunce cautelari della Cassazione per portare avanti la tesi della “mafiosità” dell’associazione.

C’è grande curiosità di capire se potrà essere condannato per mafia un gruppo autoctono romano, in particolare dopo lo “smacco” della Banda della Magliana la quale, dopo essere stata qualificata come associazione mafiosa nei primi due gradi di giudizio, venne derubricata come associazione a delinquere “semplice” dalla Cassazione nel 2000.

In queste prime udienze grande scalpore hanno fatto le parole dell’avvocato difensore di Carminati Giosuè Naso che ha ribattezzato “Delirio Abbate” il giornalista de L’Espresso Lirio Abbate, già oggetto di minacce da parte del boss nel 2013 (“Finché mi accusano di omicidi… ma la droga no… come trovo il giornalista gli fratturo la faccia… tanto sarà scortato così gli aumentano pure la scorta”), “reo” di aver condizionato l’opinione pubblica con le sue inchieste sulla situazione mafiosa a Roma.

L’accusa invece ha per ora insistito sull’unitarietà del gruppo criminale e sul fatto che il vertice sia senza dubbio proprio Carminati, che nelle intercettazioni viene definito dai suoi compari come “boss” e che è riconosciuto pacificamente da tutti gli esperti del settore come vertice della criminalità romana. Sarà forse una incredibile coincidenza il fatto che alcuni testimoni non si sono presentati al momento della loro deposizione adducendo giustificazioni poi prontamente smentite (c’è chi non si è presentato fingendosi malato e chi addirittura ha usato come scusa una morte mai avvenuta di un parente), mentre altri hanno addirittura richiesto di spostare la visuale del suo collegamento in video conferenza a causa del timore che incuteva nell’osservarli mentre testimoniavano o sedevano tra i banchi.

Insomma intimidazione questa sconosciuta.

La Procura ha quindi chiesto di condannare a 26 anni e 6 mesi Carminati e a 25 anni e 9 mesi Buzzi, ma è meglio mettersi l’anima in pace visto che manca ancora tantissimo tempo alla conclusione del secondo grado di giudizio.

“Allora nel progetto, perché voi fate li progetti.. la politica .. adesso che progetti c’avete? Teneteci presenti per i progetti che c’avete, che te serve? Che cosa posso fare? Come posso guadagnare, che te serve il movimento terra? Che ti attacco i manifesti? Che ti pulisco il culo .. ecco, te lo faccio io perché se poi vengo a sape’ che te lo fa un altro, capito? Allora è una cosa sgradevole” disse il “cecato” dopo le elezioni comunali di Roma nel 2013 (se si pensa a quanto detto prima a proposito del requisito dell’intimidazione nel caso in questione… questa intercettazione sicuramente può dare una mano).

Un gruppo di criminali che commette estorsioni, usura, turbative d’asta, minaccia chi indaga per scoprirli e mena chi gli rema contro, che corrompe e piega al proprio volere Consigli Comunali e Regionali: giù al sud da noi, caro Massimo, undici volte su dieci viene condannato come associazione mafiosa.

Non vorremmo che così non fosse solo perché sei nato a nord di Napoli, capito? “Altrimenti è una cosa sgradevole”.

di Federico De Giorgi, all rights reserved

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Correlati