Intercettazioni: libertà di stampa
vs “sputtanamento mediatico”

Intercettazioni: libertà di stampa
vs "sputtanamento mediatico"

Il consiglio dei Ministri ha approvato il ddl sulla riforma della giustizia
Le intercettazioni rappresentano la questione più divisiva

di Pierluigi Mascaro
di Redazione The Freak

Intercettazioni: libertà di stampa
vs “sputtanamento mediatico”

Intercettazioni: libertà di stampa
vs "sputtanamento mediatico"

Intercettazioni: libertà di stampa
vs "sputtanamento mediatico"

di Pierluigi Mascaro
di Redazione The Freak
Intercettazioni

Intercettazioni: libertà di stampa
vs “sputtanamento mediatico”

Intercettazioni: libertà di stampa
vs "sputtanamento mediatico"

Il consiglio dei Ministri ha approvato il ddl sulla riforma della giustizia
Le intercettazioni rappresentano la questione più divisiva

di Redazione The Freak
di Pierluigi Mascaro

Libertà di stampa contro “sputtanamento mediatico” (espressione usata da chi pensa che in passato si sia abusato del diritto di cronaca). Diritto alla riservatezza contro diritto dei cittadini a conoscere tutto, ma proprio tutto.

Due visioni del mondo contrapposte che si scontrano in vista del nuovo disegno di legge, tanto voluto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, approvato il 15 giugno dal consiglio dei Ministri e che presto sarà presentato in Parlamento per l’approvazione definitiva (chiariamo: al momento non è ancora in vigore).

Il tema più discusso è rappresentato dalle nuove regole per le intercettazioni.

Nella proposta di legge, infatti, c’è un provvedimento “in materia di intercettazioni a tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento“. Nella sostanza, l’obiettivo è evitare che le intercettazioni telefoniche che emergono dalle indagini delle Procure finiscano sui giornali, a parte alcune limitate eccezioni.

La norma è presentata con l’obiettivo di tutelare, appunto, la “riservatezza del terzo” che sia “estraneo al procedimento“. Cioè, una persona che viene citata nelle conversazioni intercettate, ma non è coinvolta nelle indagini, non deve essere presente negli atti e i riferimenti vanno stralciati. Tanto meno deve essere presente in una pubblicazione giornalistica.

Anzi, sui giornali il divieto sarà sempre valido per le intercettazioni, a meno che queste non siano “riprodotte dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzate nel corso del dibattimento“, intervenendo sull’articolo 114 del codice di procedura penale.

Insomma, se una telefonata intercettata non finirà, nel dettaglio, in atti pubblici del processo, allora non potrà essere pubblicata. Oggi invece il confine è più labile, e può succedere che delle conversazioni vengano pubblicate quando sono in mano agli inquirenti.

La stretta è particolarmente significativa perché esclude anche tutte le intercettazioni che sono già depositate e, perciò, sono a disposizione sia dell’accusa che della difesa. Anche in questa fase, per quanto le persone coinvolte siano informate, le conversazioni non potranno essere pubblicate a meno che non vengano esplicitamente citate durante il processo o il giudice non le utilizzi esplicitamente per motivare un qualche provvedimento.

Allo stesso tempo, la documentazione processuale e le copie degli atti che vengono consegnate a difesa e accusa non potranno essere rilasciate a nessuno, se non alle parti e ai loro difensori. Un taglio quasi totale, quindi, sull’accesso dei giornalisti ai documenti che descrivono il processo e le indagini.

Il ministro Nordio ha difeso questa scelta dicendo che non si intende mettere “nessun bavaglio alla stampa“, ma che in passato l’attuale sistema di pubblicazione delle intercettazioni ha raggiunto un livello di “quasi imbarbarimento”.

Ma è proprio vero che un simile approccio non mette a repentaglio la libertà di stampa costituzionalmente sancita, ma soprattutto non lede il diritto di ogni cittadino ad essere informato anche sulla corretta amministrazione della giustizia?

Staremo a vedere cosa succederà nella fase di passaggio del testo di riforma in Parlamento, e quindi come ne uscirà fuori dal confronto maggioranza-opposizione; se non ci dovessero essere, come prevedibile, sostanziali modifiche all’attuale ddl in quella sede, sarà un giorno la Consulta a decidere della conformità a Costituzione di questa tanto dibattuta riforma.

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