Il Quirinale gioca una partita sul filo della tensione

di Riccardo Rubino

Il Quirinale gioca una partita sul filo della tensione

di Riccardo Rubino

Il Quirinale gioca una partita sul filo della tensione

di Riccardo Rubino

Tra tattica politica e poteri di nomina 

Certo è stata una domenica di tensione la scorsa, durante la quale si è consumato lo strappo deciso tra Quirinale e forze politiche vincitrici sulla designazione dell’incaricato al dicastero dell’Economia.

Settimane di mediazione, avvicinamenti tra i due poli quasi-vincitori delle elezioni: spunta il nome del Prof. Conte, sembra aggradi tutti. Intanto, nel dedalo di vie che congiungono Palazzo Madama, Piazza Montecitorio e Montecavallo, gli operatori della politica – dai parlamentari ai sottopanza – lavorano frenetici per la costituzione di un Governo che, ormai, viene legittimamente preteso dall’elettorato.

E’ una partita delicata per una serie di circostanze: prima fra tutti, l’orientamento politico di partiti di maggioranza. Probabilmente, l’Italia è il primo paese fondatore dell’UE che vede vincere nettamente due schieramenti dichiaratamente critici nei confronti delle Istituzioni Europee; e, sulla base di alcuni Gran Rifuti, questi hanno vinto le elezioni.

Vada come vada, però, il Bastimento-Italia ha bisogno di un capitano ed un equipaggio, certo scelti tra coloro i quali si sono appuntati sul petto la vittoria dell’agone elettorale.

Il Prof. Conte Presidente “di garanzia” a mediare tra i dioscuri Di Maio e Salvini i quali – per sé – tengono rispettivamente il MISE e il Viminale. Tutto fila liscio, sembra che le doglie si facciano sentire – “sta a sgravà”, direbbero a Roma – ma il dramma che nel parto rappresenta un cordone ombelicale avvolto al collo del nascituro, nel caso del Governo assume un nome e un cognome preciso: Paolo Savona, ministro dell’economia in pectore. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, posa il forcipe. Papà e Mamma, disperati, cominciano a cercare responsabilità. Conte, intanto, rimette il mandato accettato con riserva.

Cos’è successo? Se si trattasse davvero di un parto andato a male, ci vorrebbero i periti per ricostruire la vicenda. Ma la vicenda – questa – concerne le meccaniche costituzionali che noi tutti cittadini abbiamo prima il dovere, poi il diritto, di conoscere. Procediamo con ordine, delineando prima il fatto e poi la norma, cercando, infine, di dare una chiave di lettura alla questione.

Il fatto è: il Presidente della Repubblica ha opposto un veto alla nomina di Paolo Savona, economista il cui pensiero – sintetizzato – sembra essere: “bisogna rimanere in Europa, cambiarla dall’interno e continuare ad usare l’Euro; ma se ciò non è possibile, allora occorre valutare una exit strategy”.

Il diritto, invece, è rappresentato dalla norma consacrata all’art. 92 Cost. comma II, secondo il quale letteralmente “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”.

La domanda, dunque, è: può il Presidente della Repubblica rifiutare la proposta di quella persona destinata al quel ministero? La risposta, come al solito, è un po’ complessa.

A prima vista, il testo della Costituzione parla di “proposta” e se prendiamo un vocabolario e puntiamo il dito sui lemmi della P scorrendo in fondo, scopriamo che il sostantivo viene dal verbo “proporre” che significa “indicare, consigliare, suggerire”. Certo è che se di proposta si tratta, allora questa certo non può essere vincolante. Per definizione. Quindi sembrerebbe che il Presidente che siede al Quirinale abbia un grosso margine di discrezionalità.

Tuttavia, le parole che compongono qualsiasi testo di legge sono note di una sinfonia, e il senso lo si evince solo suonandole tutte assieme. La norma, dunque, va letta alla luce dello spirito complessivo del Parlamentarismo, che è la nostra forma di Governo.

La formazione di quest’ultimo è un processo complicato che rappresenta la sintesi della composizione del Parlamento, nucleo sul quale giace il motore decisionale dello Stato, ed il Presidente della Repubblica. I poteri del Quirinale, si dice, sono a fisarmonica: in sostanza, fa ciò che la politica gli lascia fare. Una politica granitica con maggioranze chiare, che si sostanzia in formazione parlamentare netta, comprime i poteri del Presidente relegandolo a compiti notarili; una politica frammentata, invece, gli lascia ampi spazi di operatività, soprattutto nel momento della formazione del Governo.

Il momento di sintesi tra Parlamento (da cui solitamente proviene il Governo) e il Presidente della Repubblica (che deve nominarlo) è rappresentato da quello snodo che è la fiducia. Per poter operare, il Governo deve vedersi approvata la fiducia iniziale dal Parlamento, cioè dai partiti che ne occupano gli scranni, cioè dalla Politica. Tale meccanismo serve a evitare i cosiddetti “governi del Presidente”, caratterizzati da uno scollamento totale dal corpo elettorale.

Allora, come è facile intuire, la presenza dell’istituto della fiducia rende la proposta di cui all’art. 92, comma II, Cost. una di “quelle che non potrà rifiutare”: proposta, sì, ma solo formalmente; sostanzialmente è una indicazione giacché, a ragionare sulle contromisure, ben potrebbe il Parlamento negare la fiducia a qualsiasi Governo che non veda al suo interno quel ministro già vietato dal Quirinale. L’eventuale mexican stand-off tra Parlamento e Presidente della Repubblica – come è facile intuire – verrebe agevolmente risolto in favore del primo. Oppure, si perverrebbe alla soluzione più radicale, che è lo scioglimento delle Camere, nuove elezioni e nuove maggioranze che, come nel caso che oggi ci impegna, sarebbero ancora più nette e più “coattive” sulla mano del Quirinale.

Ma ci sono altri argomenti che depongono a favore della vincolatività della proposta: non foss’altro che è il Presidente del Consiglio ad essere responsabile dell’indirizzo politico dell’organo che presiede, cioè il Consiglio dei Ministri; a ragionare diversamente, cioè aprendo a persone aliene rispetto alla politica generale del Consiglio dei Ministri, sarebbe più difficile muovere un giudizio di responsabilità in capo al Premier, che ben potrebbe giustificarsi dicendo “quel ministro mi è stato imposto”.

Quello Costituzionale, però, è il più fluido dei diritti, specie se si parla di prassi e precedenti. A ben vedere, nella storia della Repubblica si rinvengono quattro casi in occasione dei quali il Quirinale ha risposto picche alla proposta circa un ministero:

  • 1979: Pertini dice “no” a Clelio Darida ministro della difesa; le ragioni di tale opposizione sono per lo più oscure e del resto di questa vicenda non avremmo saputo nulla se non ce l’avesse svelata Cossiga.
  • 1994: Scalfaro dice “no” a Cesare Previti; l’origine dell’opposizione va ricercata nel “teppismo” (famosa la frase “quando vinceremo non faremo prigionieri”) che mal si conciliava con la figura altissima del Guardasigilli;
  • 2001: Ciampi dice “no” a Roberto Maroni perché era inopportuno che lo stesso fosse Ministro della Giustizia mentre sullo stesso pendeva un carico per resistenza a Pubblico Ufficiale (si oppose all’ingresso delle Forze dell’Ordine a Via Bellerio);
  • 2014: Npolitano dice “no” a Gratteri, perché lo stesso è un Magistrato in funzione e non è opportuno che a Via Arenula (titolare di alcune funzioni ispettive che fungono da contraltare all’autonomia della Magistratura) sieda… un magistrato.

Il veto di oggi, dunque, è legittimato dalla presenza di questi precedenti? Se facciamo attenzione, ci rendiamo conto che occorre procedere ad un distinguishing: tutti i casi sopra riportati, tranne il primo, sono accomunati da un denominatore singolo; e infatti si è sempre trattato di un veto posto sulla base di una opportunità istituzionale. In altri termini, non era opportuno che occupassero il dicastero (nella fattispecie: della Giustizia) soggetti, rispettivamente, che avevano avuto uscite poco consone alla dignità dell’istituzione, che erano al momento della nomina sotto processo, che potevano innescare un conflitto d’interessi.

Cosa c’è di nuovo, dunque, nel caso Savona? C’è che, per la prima volta, il veto opposto dal Presidente della Repubblica si è basato su una valutazione di tipo prettamente politico: “Ho condiviso ed accettato tutte le proposte per i ministri tranne quella del ministro dell’Economia. Ho chiesto per quel ministero l’indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l’accordo di programma. Un esponente che – al di là della stima e della considerazione per la persona – non sia visto come sostenitore di una linea, più volte manifestata, che potrebbe provocare, probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoriuscita dell’Italia dall’Euro”.

Detto in termini più chiari: il veto su Savona è stato opposto perché non in linea con l’ortodossia politico-monetaria fatta propria da un soggetto che, per definizione, deve svolgere un ruolo super-partes e di garanzia. Garanzia nei confronti di tutti gli operatori politici, anche quelli eterodossi, come depone – infatti – il sistema di elezione del Presidente della Repubblica. L’entrata politica a gamba tesa di un organo a-politico come la Presidenza della Repubblica su un organo politico per definizione come il Governo è stata operazione che pure l’ex Presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida ha ritenuto “impropria”.

In molti obiettano che, con questo suo interventismo, Mattarella abbia salvaguardato la Costituzione facendosene garante. Tale eccezione, tuttavia, lascia il tempo che trova per due ordini di motivi.

        1. La Costituzione, nella sua prima parte, consacra numerosi valori “politici” (Art. 2: solidarietà; Art. 3: uguaglianza sostanziale etc.) che – potendo essere colorati da qualsiasi sfumatura politica – ben potrebbero essere invocati a copertura di qualunque intervento extra-vagante del Presidente della Repubblica. Cosa significa? Significa che se un giorno dovesse essere proposto un ministro di fede comunista, il Presidente della Repubblica potrebbe opporre il veto invocando la protezione della prima parte dell’Art. 42 Cost. Oppure, alla proposta di un ministro ultra-liberista, il Presidente potrebbe opporre il veto appellandosi ai già menzionati Art. 2 (obblighi di solidarietà) e 3 comma II Cost (uguaglianza sostanziale). Casi limite? Sì, certo, ma tutto il diritto – a ben vedere – è uno studio dei casi limite. E del resto, il diritto, specie quello costituzionsale, si può compendiare col vecchio proverbio “megghio dire chi saccio e no chi sapia” (meglio dire “che ne so?” piuttosto che “che ne sapevo?”)
        2. Il nostro Ordine Costituzionale ben sopporta, come ha già del resto ha fatto, forze politiche contrastanti con alcuni dettati della Carta: ad esempio, nonostante la forma repubblicana sia immutabile, abbiamo avuto un partito monarchico che, con alterne vicende, è durato fino al 1972; abbiamo avuto un Partito Comunista nonostante l’art. 42 Cost. riconosca e garantisca espressamente la Proprietà Privata e la libertà di inziativa economica privata.

A conti fatti, questo intervento del Capo dello Stato si rivelerà un boomerang pericoloso: le ragioni del veto a Savona, che Mattarella stesso ha fatto proprie con il suo comunicato, hanno consolidato nell’elettorato la consapevolezza (vera o presunta, non importa: ‘a ‘mprissione è cchiù tinta d’a malatiala paura della malattia è peggiore della malattia stessa) di una sovranità nazionale – e dunque popolare – compressa al limite dell’eterodeterminazione.

Che poi questa vicenda sia stata colta al balzo da Matteo Salvini per blindare il consenso per le prossime elezioni, o – peggio – che sia stata una macchinazione strategica, è materia appannaggio degli analisti e oggetto di giudizio da parte dell’elettorato alle prossime elezioni. Che, sembra, non tarderanno ad arrivare.

di Riccardo Rubino, all rights reserved

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