Ddl Zan: perché
è meglio così

La fine del ddl Zan:
ecco perché è meglio così

Affossato al Senato, il ddl Zan ha diviso il Paese
ma non bisogna disperarsi più di tanto

di Riccardo Rubino
di Redazione The Freak

Ddl Zan: perché
è meglio così

La fine del ddl Zan:
ecco perché è meglio così

La fine del ddl Zan:
ecco perché è meglio così

di Riccardo Rubino
di Redazione The Freak
Ddl Zan

Ddl Zan: perché
è meglio così

La fine del ddl Zan:
ecco perché è meglio così

Affossato al Senato, il ddl Zan ha diviso il Paese
ma non bisogna disperarsi più di tanto

di Redazione The Freak
di Riccardo Rubino
4 minuti di lettura

II ddl Zan ad oggi è la proposta legislativa più divisiva degli ultimi venti anni. Tanto che la sua mancata approvazione al Senato ha acceso gli animi delle due tifoserie.

Che cosa prevede

Ma che cosa prevede? Facciamo una carrellata rapida delle disposizioni contenute all’interno del ddl. L’art. 1 si cimentava in una tassonomia di quello che è il “sesso“, il “genere“, l'”orientamento sessuale” e l'”identità di genere“, burocratizzando l’ultimo aspetto dell’esistenza dove è bene che viga una certa anarchia. L’accatastamento di quelli che sono i gusti e orientamenti sessuali di un singolo – ci mancava solo l’attribuzione del codice ATECO – tradisce un desiderio di legittimazione (assolutamente inutile: sono cose di per se stesse legittime) che a sua volta evoca un retro-pensiero vertente su un senso di colpa parimenti inutile (visto che l’omosessualità, grazie a Dio, non è una colpa).

Dice Dante di Semiramide: “Che libito fe licito in sua legge, per torre il biasimo in che era condotta”; mai sentenza fu più aderente al punto.

Seguivano ben sei articoli dedicati alla repressione penale.

Poi c’era un articolo dedicato all’istituzione della giornata nazionale contro la discriminazione, che era l’unica cosa degna di massima stima.

Poi ce n’erano altri due: uno dedicati alle strategie di contrasto alla discriminazione, l’altro dedicato ai centri contro le discriminazioni.

Infine, l’ultimo demandava all’Istat anche un censimento delle opinioni.

Come legge, lasciava molto a desiderare. Fatte salve due o tre disposizioni, tutto il resto erano norme “manifesto”, che servono più a piantare bandiere che a risolvere problematiche precise. Sul “Diritto Penale dei Proclama” i massimi penalisti di questo disastrato paese c’hanno scritto biblioteche intere per dimostrare quanto è pericoloso – e inutile – questo approccio alla materia.

Le conseguenze della decisione del Senato

La mancata approvazione del ddl Zan ha reso lecita l’aggressione alla comunità LGBT? La risposta è no.

Pestare qualcuno continua ad essere reato. Se poi il pestaggio è scaturito da ragioni omofobiche, allora il reato è aggravato dai motivi abietti o futili.

Cantare sotto casa di qualcuno, con la chitarra in mano, quel famoso stornello che fa “E benvenuti a ‘sti fro***ni, belli e grossi e capoccioni” continua ad essere molestia. Se poi la molestia è scaturita da ragioni omofobiche, allora il reato è aggravato dai motivi abietti o futili.

Perseguitare qualcuno continua ad essere reato. Se poi lo stalking è scaturito da ragioni omofobiche, allora il reato è aggravato dai motivi abietti o futili.

Dobbiamo andare avanti? Credo non ce ne sia bisogno.

La mancata approvazione del ddl Zan ha fatto venir meno la punizione delle opinioni? La risposta è sì, e la ragione di questa affermazione sta nell’art. 4 che creava uno strano paradosso, e cioè far scaturire conseguenze illecite da condotte perfettamente lecite. Spieghiamolo meglio con un’analogia. Io sono al ristorante e ordino una carbonara. Questa carbonara è fatta con la panna. Chiamo il proprietario del locale, gli contesto che la carbonara con la panna fa schifo, lui si inalbera, entra in cucina e pesta il cuoco.

Secondo l’Art. 4 del ddl Zan, il fatto che io dica che la carbonara con la panna fa schifo è operazione lecita in quanto riconducibile al pluralismo delle idee; tuttavia se questo mio giudizio (sulla carbonara) costituisce un elemento di pericolo concreto rispetto al compimento di atti violenti, allora io devo stare zitto perché potrei correre il rischio che qualche esaltato rielabori in maniera aggressiva quel che io ho diritto di pensare, dire, diffondere.

Questo – in parole povere – era il meccanismo che prevedeva il ddl Zan. Ne vogliamo un’altra di ragione? Prendete un discorso, uno di quelli che di questi tempi si è soliti ascoltare in tv, il cui succo è che tutti i mali del mondo siano da ricondurre al “maschio/bianco/eterosessuale”. Bene: un discorso del genere sarebbe caduto sotto la punizione del ddl Zan perché colpisce un genere ed un orientamento specifico.

E allora: siete ancora dispiaciuti che questo schema legislativo si sia impantanato?

Bisognava solo provocare un dibattito serio sul DDL Zan. E invece abbiamo affidato tutto ai social network, dove semplificazione e travisamento fanno da padroni. Ecco forse cos’è mancato davvero: una puntata di Porta a Porta dove si invitavano quattro persone esperte – dico “esperte”, non influencer – che spiegavano pro e contro in un ring regolamentato da un arbitro.

Ci hanno abituati a pensare che la TV fosse il male di questo paese, ma ancora non avevamo assistito alle storie su Instagram.

Una risposta

  1. Sul mio profilo Facebook ho espresso gli stessi concetti qualche giorno fa. Naturalmente non scrivo per professione e quindi non sono stato efficace quanto Riccardo Rubino, al quale rivolgo i miei complimenti .

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