Cannabis, le ragioni dell’inammissibilità

Cannabis, ecco perché la Corte
ha (purtroppo) ragione

Noi di The Freak lo avevamo detto che il quesito referendario
rischiava fortemente di non passare. La materia è complessa e serve una legge del Parlamento

di Stefano Pazienza

Cannabis, le ragioni dell’inammissibilità

Cannabis, ecco perché la Corte
ha (purtroppo) ragione

Cannabis, ecco perché la Corte
ha (purtroppo) ragione

di Stefano Pazienza
Cannabis

Cannabis, le ragioni dell’inammissibilità

Cannabis, ecco perché la Corte
ha (purtroppo) ragione

Noi di The Freak lo avevamo detto che il quesito referendario
rischiava fortemente di non passare. La materia è complessa e serve una legge del Parlamento

di Stefano Pazienza

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sulla cd. legalizzazione delle droghe leggere (Cannabis). 

Non vi è ancora la pronuncia, ma per il neopresidente Giuliano Amato, “Il referendum non era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti” perché nel testo “si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali. Basti dire che il quesito è articolato in 3 sotto quesiti. Il primo relativo all’articolo 73 comma 1 della legge sulla droga prevedeva che scomparisse tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, quelle che includono il papavero e la coca, le cosiddette droghe pesanti, mentre la cannabis è alla tabella 2. Già questo è sufficiente per farci violare obblighi internazionali plurimi che abbiamo e che sono un limite indiscutibile dei referendum. E ci portano a constatare l’inidoneità dello scopo perseguito”.

Purtroppo, come avevo già avuto modo di affermare in un precedente articolo, il tema giuridico posto dalla Corte Costituzionale è certamente fondato, e lo dice uno che da sempre è favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.

Intervenendo sul primo comma dell’art. 73 del Testo unico sugli stupefacenti, il quesito referendario avrebbe comportato l’abrogazione delle condotte di coltivazione per uso personale di tutti gli stupefacenti; non solo della cannabis ma anche, solo a titolo di esempio, della pianta di coca o del papavero da oppio.

Di fatto, questo effetto è ammesso finanche dai promotori del referendum, tanto è vero che in una recente intervista su Repubblica, Leonardo Fiorentini, segretario del Forum Droghe e componente del Comitato promotore del referendum, ha affermato che il problema non si sarebbe posto perché  “le piante di coca, per questioni climatiche, non crescono in Italia e non risultano sequestri. Cosa che invece accade per il papavero. Entrambe però, come è ben noto e al contrario della marijuana che è pronta per il consumo, necessitano di complicati processi di raffinazione per diventare eroina e cocaina“.

Le argomentazioni non mi convincono, e certamente non potevano convincere la Corte Costituzionale.

Fiorentini, infatti, fa un ragionamento non giuridico, ma “in fatto”, sostenendo che anche una eventuale legalizzazione della coltivazione di coca e papavero non avrebbe portato ad una effettiva coltivazione massiva di queste piante.

L’ipotesi può anche essere vera, ma non è giuridica, e non avrebbe mai potuta essere presa in considerazione dalla Consulta, la quale, da “Giudice delle Leggi” deve necessariamente fare discorsi in punto di diritto e quindi astratti.

Che non vi sia interesse alla coltivazione della cocaina e del papavero da oppio – per motivi climatici o puramente commerciali – non inficia il fatto che il referendum avrebbe reso tali condotte penalmente lecite, ponendosi quindi presumibilmente in contrasto con le numerose convenzioni internazionali sulla lotta al narcotraffico di cui l’Italia è Stato firmatario.

Purtroppo, il tema della legalizzazione delle droghe leggere, come quello di una eventuale regolamentazione del consumo delle droghe pesanti, non può essere affrontato da un referendum, che per sua natura è una “clava” che serve solo ad abbattere pezzi di norme e non a costruire sistemi giuridici (i referendum sono infatti puramente abrogativi).

In questo caso, invece, è indispensabile che vi sia una proposta di riforma legislativa che intervenga modificando la disciplina a 360 gradi, e che quindi il Parlamento si faccia finalmente carico della questione.

Ovviamente, essendo un tema di primaria importanza (sia per l’impatto sulla salute pubblica, sia per quanto concerne temi economici e di lotta alla criminalità organizzata) temo proprio che il nostro Legislatore si guarderà bene dal toccare questa “patata bollente”.

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