Brusca, la libertà
non diventi oblio

Brusca, la libertà
non si trasformi in oblio

La scarcerazione non è illegittima
ma il percorso di verità sulle stragi non può fermarsi

di Pietro Maria Sabella

Brusca, la libertà
non diventi oblio

Brusca, la libertà
non si trasformi in oblio

Brusca, la libertà
non si trasformi in oblio

di Pietro Maria Sabella
Brusca

Brusca, la libertà
non diventi oblio

Brusca, la libertà
non si trasformi in oblio

La scarcerazione non è illegittima
ma il percorso di verità sulle stragi non può fermarsi

di Pietro Maria Sabella

Giovanni Brusca è libero. Probabilmente nessuno avrebbe mai immaginato che questo momento potesse arrivare. L’autore dell’omicidio del piccolo Di Matteo, sciolto nell’acido, di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della scorta (ma non solo) ha raggiunto il traguardo del “fine pena“.

Dopo un’ulteriore riduzione di 45 giorni di reclusione per <<buona condotta>>, uno degli uomini più efferati, violenti, crudeli (del resto era soprannominato <<scannacristiani>>) della stagione delle stragi e del terrore di Cosa Nostra è uscito dal carcere di Rebibbia, in Roma. Per potere comprendere a fondo questo evento, capirne presupposti ed effetti, è opportuno innanzitutto precisare che la scarcerazione di Brusca non è illegittima o frutto di perigliose interpretazioni della norma penale e processuale.

Formalmente risponde a dei criteri di legge. Dunque, sulla carta rivelerebbe proprio la compiuta efficacia del sistema detentivo e, per certi versi, rieducativo. Si arriva alla liberazione perché, (si va sempre per sintesi e concetti semplici) sempre da una prospettiva di principio, la pena avrebbe adempiuto correttamente sia alla funzione retributiva che di prevenzione speciale, finalizzata a condurre il condannato verso un percorso di rieducazione e di buon reinserimento in società.

In più, i meccanismi normativi e regolamentari che governano la figura e il ruolo del collaboratore di giustizia sarebbero stati correttamente interpretati ed applicati, così da sprigionare anche effetti premiali nei confronti del condannato. Tuttavia, le perplessità sulla scarcerazione di Giovanni Brusca rimangono e sono evidenti.

Credo però che queste frustrazioni non vadano nutrite ed esaltate rispetto a quella giustizia “sostanziale” a cui tutti noi vorremmo appigliarci per colmare quella sensazione di sconfitta che si ha quando l’assassino di Giovanni Falcone viene rimesso in libertà. Non è nello scandalo morale, nel ricordo delle stragi, che la “giustizia” va trovata ed affermata. Non è nella condanna dell’uomo, totale e senza rimedio, che la nostra società e la memoria stessa di tanti uomini delle istituzioni, uccisi per mano di Cosa Nostra, troveranno pace e “risetto”. Ma è sempre sul piano della legge penale e processuale che bisogna rimanere per verificare la tenuta del sistema ed il suo effettivo equilibrio, poiché solo in questo modo sarà possibile accettare assoluzioni e condanne, confische e archiviazioni.

E’ la coerenza delle scelte complessive di un Legislatore che rende l’amministrazione della giustizia aderente alla fisiognomica di una società, in tutte le sue sfaccettature. Ciò che probabilmente configura il nostro impianto sanzionatorio (inteso sia nella pena che nelle modalità con cui questa viene individuata e applicata) poco equilibrato e non sempre coerente risiede nel fatto che le scelte di politica criminale si sono così tanto e spesso accavallate e affastellate senza una logica di sistema, appunto, da potere assumere, nel concreto, tratti ed effetti diversi, senza per questo creare cortocircuiti intollerabili.

Ma soprattutto risiede nel fatto che siamo ancora portati a distinguere, fuori e dentro il Parlamento, il sistema penale sostanziale da quello processuale, insomma a non vedere ergastolo, scarcerazione, magistrato ed avvocato, come gli ingranaggi di uno stesso unico corpo, con una stessa unica anima. I vari temi “caldi” della giustizia, in primis aumenti di pena, prescrizione, cause di non punibilità, separazione delle carriere, obbligatorietà della legge penale, sono spesso affrontati come monadi, come singole componenti, ognuna delle quali recita una parte e risponde alla necessità di regolare solo alcuni accadimenti.

Dunque, da un punto di vista cognitivo siamo ormai abituati a ragionare sui problemi guardando al singolo caso e mai a ciò che c’è dietro, anzi a monte. Così nel caso di Brusca, la prospettiva di sistema dovrebbe portare un po’ tutti a ragionare sul criterio di applicazione ed esecuzione della pena. Ciò per evitare casi di assoluta disparità, in cui fatti poco offensivi sono puniti gravemente e reati decisamente più importanti culminano in pene esigue.

Probabilmente una soluzione potrebbe ottenersi con la costruzione e adozione di un sincero modello di “individualizzante” della pena, in grado di evitare automatismi non sempre razionali e contrastanti con alcuni precetti della Costituzione. La pena dovrebbe differenziarsi da soggetto a soggetto, meritare un momento di riflessione in più per sposarsi effettivamente con la necessità del caso concreto, tenendo in considerazione aspetti soggettivi e oggettivi, ma per davvero.

E in alcuni casi, dovrebbe anche svolgersi fuori dal carcere o dopo il carcere, proprio per evitare passaggi così netti dalla reclusione più assoluta a una libertà “quasi” del tutto ordinaria. Allo stesso tempo, servirebbe una revisione del sistema di collaborazione con la giustizia, un po’ sulla falsariga di quello che ha suggerito la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 97/2021 in materia di ergastolo ostativo, con cui solo apparentemente si è fatto un favore ai mafiosi.

Infatti, secondo la Corte una lettura coerente con la Costituzione del sistema del c.d. “ergastolo ostativo” impone di comprendere, alla luce di una approfondita e dettagliata analisi, l’intenzione reale, valutando passo per passo il percorso intrapreso da un associato di “dissociarsi” da Cosa Nostra e di interrompere e rifiutare ogni ulteriore legame, questo indipendentemente dal fatto che formalmente abbia aderito al sistema di collaborazione con la giustizia.

Bisogna, secondo la Corte, capire “veramente” l’intenzione e il percorso del condannato. Probabilmente, un sistema che avrebbe consentito una individualizzazione della pena e una valutazione concreta ed effettiva del percorso del condannato rispetto alla sua volontà di collaborare o meno avrebbe lasciato Brusca ancora dietro le sbarre o probabilmente lo avrebbe fatto uscire prima, allontanandolo però per sempre da quell’ambiente criminale nel quale potrebbe tornare.

A mio avviso però avrebbe comunque lasciato minor scontentezza e allarmismo diffuso. Non c’è dubbio comunque che questo evento rappresenti un trauma per un pezzo di Sicilia, per la città di Palermo e per tutta l’Italia. Un ritorno ad un passato nefasto e pieno di piaghe, criminali e politiche. Ma qui si ferma la pena e il diritto penale.

In mancanza di strumenti, essi non possono fare quello che probabilmente dovrebbe fare un’altra parte di Stato e delle istituzioni: coinvolgere Brusca attivamente in un ruolo di contrasto alle associazioni mafiose, isolandolo dal contesto criminale siciliano (ma non solo), chiedendogli di portare avanti un percorso di verità che non può assolutamente spezzarsi con il “fine pena”, altrimenti il risultato sarebbe solo quello di garantire ai mafiosi un regime di premialità.


Certe storie, certe qualifiche e ruoli non si perdono mai, appartengono al nostro DNA. Non è la libertà di Brusca a spaventare o far pensare che il sistema non funzioni, ma il modo in cui la libertà si possa trasformare in oblio, egoismo, disincanto. Non solo per Brusca, ma anche per chi è rimasto fuori a guardare e a non pretendere “tutta” la verità processuale delle stragi del ’92.

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