Ergastolo ostativo: intervista all’Avvocato dello Stato Maurizio Greco sulla recente pronuncia della Corte Costituzionale

di Redazione The Freak

Ergastolo ostativo: intervista all’Avvocato dello Stato Maurizio Greco sulla recente pronuncia della Corte Costituzionale

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Ergastolo ostativo: intervista all’Avvocato dello Stato Maurizio Greco sulla recente pronuncia della Corte Costituzionale

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Con comunicato del 23 ottobre 2019 l’ufficio stampa della Corte Costituzionale rende noto che, all’esito dell’udienza di discussione, sono state accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in merito all’art. 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario, nella parte in cui impedisce la concessione di permessi premio ai condannati per i reati in esso indicati, che non collaborano con la giustizia.

In sostanza, è contrario alla Costituzione impedire la concessione del permesso premio in assenza della collaborazione con la giustizia.

Sull’argomento tanto si è detto negli ultimi giorni. Le perplessità sulle conseguenze che da tale pronuncia deriveranno non hanno tardato a far sollevare polemiche ed accese discussioni. Ma quanta esattezza e completezza c’è nelle informazioni dai più divulgate?

È bene, certamente, partire da un chiarimento necessario: la pronuncia riguarda solo la concessione dei permessi premio e non fornisce un’immediata ed automatica via d’uscita dal carcere per i condannati alla pena dell’ergastolo ostativo. La notizia, per la rilevanza mediatica che assume, merita poi particolari attenzioni e precisazioni.

Per questa ragione, abbiamo provato a rivolgere all’Avvocato dello Stato Maurizio Greco, che in prima persona è intervenuto nell’udienza di discussione dello scorso 23 ottobre, semplici domande, per fare chiarezza su questioni ed aspetti relativi alla complessiva vicenda sui quali, probabilmente, la maggior parte di noi si interroga.

In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza della Consulta, quindi, cerchiamo risposte “semplici” e chiarificatrici grazie all’opinione di un esperto che si è battuto per difendere la legge e le ragioni che hanno spinto il legislatore a una simile previsione.

  • Alla luce della decisione della Corte Costituzionale, che tipo di sentenza è auspicabile? Una mera dichiarazione di incostituzionalità, con conseguente sentenza di accoglimento, o preferibilmente una sentenza additiva e, dunque, l’aggiunta di un contenuto normativo che, a quanto pare, è assente nell’articolo 4bis dell’Ordinamento penitenziario?

Innanzitutto, una compiuta valutazione della portata della decisione si può avere solo all’esito del deposito delle motivazioni (aspetto chiaro e fondamentale per qualsiasi questione giuridica).

Dal comunicato stampa, tuttavia, sembra desumersi la scelta verso una sentenza additiva. La Corte pare abbia fissato una serie di “paletti” precisi sui requisiti per poter accedere al beneficio invocato (il permesso premio) attraverso la verifica e il coinvolgimento di soggetti specifici (Procura antimafia e antiterrorismo, nonché il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza). Quindi, il legislatore sembrerebbe essere già stato posto nelle condizioni di poter bene intervenire attenendosi alle “indicazioni” della Corte ed eventualmente (e auspicabilmente) fissandone di ulteriori.

  • Nel comunicato stampa rilasciato dalla Corte Costituzionale si legge: «l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità». Il giudice di sorveglianza sembrerebbe avere come unici parametri valutativi relazioni dal Carcere ed informazioni da parte della Procura antimafia e antiterrorismo. Quale secondo lei dovrebbe essere un parametro certo e determinato per la valutazione del giudice di sorveglianza?

La collaborazione, a mio avviso, era sicuramente un parametro certo ed infatti l’Avvocatura dello Stato ha difeso la legge proprio perché fino ad oggi ha funzionato, dando ottimi risultati.

La collaborazione è fin dalla sua previsione (dopo le stragi di Capaci) considerata il mezzo per assicurare alla giustizia determinati soggetti, primi tra tutti i vertici delle associazioni mafiose. Ciò che voglio dire è che la nostra legislazione è coerente con il sistema.

Quello che possa essere, alla luce della decisione della Consulta, un parametro altrettanto certo in questo momento non saprei indicarlo con certezza. Credo comunque che in una simile scelta di individuazione debbano essere coinvolti anche coloro che sul campo operano nel contrasto alle organizzazioni criminali/mafiose. Ritengo necessario, per l’individuazione di un criterio quanto più certo e affidabile possibile, l’intervento di valutazioni tecniche in termini di conoscenza operativa. Mi riferisco alla necessità di ascoltare l’opinione dei vertici delle autorità di polizia, carabinieri e finanza (vista la sfaccettatura anche economica delle associazioni mafiose), nonché i vertici delle Procure interessate, che direttamente hanno un contatto con la realtà operativa del fenomeno mafioso.

  • La Corte costituzionale non ha mai contrastato frontalmente l’ergastolo ostativo dichiarandolo incostituzionale, ma ha ampliato a più riprese gli spazi di istituti penitenziari che possono aprire all’ergastolano una prospettiva di reinserimento sociale. Quale quindi l’apporto della sentenza della Corte di Strasburgo che ha dichiarato l’istituto di cui all’art. 4-bis in contrasto con l’art. 3 CEDU?

In qualche maniera è stata influenza. A mio sommesso parere la Corte non può non aver tenuto conto della Cedu. Tuttavia, va anche sottolineato – come fatto già in udienza dal Giudice relatore – che in realtà la questione portata all’attenzione delle Corte Costituzionale è solo apparentemente uguale a quella affrontata dalla Cedu nel caso Viola.

D’altronde, nel giudizio dinnanzi alla Corte Costituzionale i condannati all’ergastolo per reati di associazione mafiosa non chiedono la concessione della liberazione condizionale (come avvenuto invece nel giudizio Viola), ma l’accesso al permesso premio. Ed inoltre, la differenza sta nel fatto che la nostra Corte Costituzionale, è noto, non si occupa di un caso concreto (come invece avviene nei giudizi dinnanzi alla Corte Edu), ma di questioni di compatibilità di una norma con i principi stabiliti dalla carta costituzionale.

Pertanto, forse si può dire che vi è stata un’influenza ma nel senso che la Consulta ha tenuto conto del giudizio dei giudici europei solo in relazione all’ergastolo ostativo, decidendo poi autonomamente, riferendosi ai nostri principi costituzionali, in relazione ai permessi premio (beneficio penitenziario che non era oggetto della sentenza della Corte europea).

  • Quanto è “giusto” che la legge sovranazionale (e la sua interpretazione) incida sull’ordinamento interno in relazione a temi così legati ad un sostrato sociale prettamente nazionale e il cui risultato legislativo non è altro che il frutto di numerosi tentativi di contrasto ad un fenomeno cancerogeno?

Il margine di apprezzamento del singolo Stato, a mio parere, deve essere lasciato nella intangibile valutazione di quelle che sono delle realtà locali peculiari che richiedono un regime più restrittivo rispetto ad altre realtà che sconoscono di determinati fenomeni criminali.

Ogni ordinamento vive e contrasta un determinato fenomeno criminale come meglio ritiene più opportuno per tutelare la collettività.

La Cedu nella sentenza Viola in qualche modo sembra mettere in discussione le scelte del legislatore, tralasciando i motivi per i quali il legislatore ha avvertito la necessità di stabilire un regime tanto duro per fronteggiare i reati di mafia. La sentenza della Cedu sembra essere contraria al principio del margine di apprezzamento, il cui fine è quello di permettere al legislatore nazionale e alle giurisdizioni domestiche di adottare delle soluzioni nazionali specifiche. Dopotutto, la corte Edu nulla dice in motivazione in merito a questo aspetto.

Ferma sempre la considerazione che nessuno tiene conto delle vittime dei reati e della ulteriore funzione della pena che è anche retributiva (il connotato della pena che guarda alla vittima del reato) e dissuasiva, e non soltanto risocializzante (come sottolineato nella opinione dissenziente del giudice Wojtyczek della Cedu).

Le vittime dei reati è un dato assolutamente trascurato in tutte le decisioni assunte sul tema dell’ergastolo “ostativo”.

  • Se lei potesse aggiungere un’informazione di rilevante importanza per schiarire le idee all’opinione pubblica satura dalle numerose parole lette e sentite tramite i mezzi di informazione, cosa aggiungerebbe?

L’opinione pubblica deve avere fiducia nello Stato che sicuramente saprà approntare i mezzi comunque e in ogni caso per contrastare i fenomeni in discussione.

La generale sfiducia che la generalità delle persone ripone nella magistratura deve in qualche modo essere superata in primis tramite la corretta informazione.

Non ho molto da aggiungere in merito alla questione, attendendo sempre la motivazione dei giudici costituzionali. Ciò che posso dire, e che è auspicabile è che i mezzi di informazione non generino allarmismi e che i cittadini si informino quanto più possibile.

Resto sempre dell’idea che lo Stato italiano sarà in grado di risolvere nel migliore dei modi tutti i profili di incertezza che mi avete correttamente messo in evidenza.

di Massimiliano Stagno, all rights reserved.

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